News

business

DECRETO CURA ITALIA N. 18 DEL 17.03.2020 ARTT. 19-20-21-22-23-26-46-63

DECRETO CURA ITALIA N. 18 DEL 17.03.2020 ARTT. 19-20-21-22-23-26-46-63

(Clicca qui per Scaricare)

Circolare n. 4 del 23.3.2020 MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

SINTESI IN MATERIA DI MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO
Il D.L. n. 18/2020 – che segue il “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 14 marzo 2020, tra Governo e Cgil, Cisl e Uil e le altre associazioni datoriali – prevede:

  • misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale;
  • misure a sostegno del lavoro;
  • misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.

Di seguito, illustrate per categorie, le misure più rilevanti a sostegno del lavoro contenute nel D.L. n. 18/2020.
Risorse per lavoratori dipendenti: 5 miliardi.

TITOLO II – MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO ARTT. 19-20-21-22
Cassa Integrazione ordinaria e FIS: su questi due capitoli, lo stanziamento complessivo è di circa 1,4 miliardi.
Per quanto concerne la Cassa ordinaria, sarà istituita una causale unica dedicata, Covid-19, attivabile con una procedura semplificata (informazione e consultazione anche in via telematica in massimo 3 giorni), non vi saranno limiti di accesso (anche chi è stato assunto da meno di 90 giorni potrà accedervi) e non sarà conteggiata ai fini del computo totale.
Per quanto riguarda il FIS, ferma restando la possibilità di ricorrere alla causale Covid-19, l’assegno ordinario spetterà anche alle piccole imprese oggi escluse (quelle comprese fra 5 e 15 dipendenti).
Cassa Integrazione Straordinaria e FIS di solidarietà: per chi è già beneficiario di tali strumenti di sostegno al reddito, si può sospenderne temporaneamente l’erogazione per accedere alla CIG ordinaria o all’assegno ordinario del FIS con causale Covid-19.
Cassa Integrazione in deroga: stanziati 3,3 miliardi per tutelare tutti i lavoratori, compresi agricoli, pesca e terzo settore, che non hanno accesso ad altri ammortizzatori sociali. La misura durerà 9 settimane.

Art. 23 – Famiglie (congedi e voucher baby-sitter): 2 miliardi
Congedi parentali: vengono concessi 15 giorni di congedo parentale ai lavoratori del settore pubblico, ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno figli di età fino a 12 anni. Con il congedo, sarà riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. Per i genitori di figli con disabilità grave non vale il limite d’età per utilizzare il congedo. Chi ha figli di età compresa fra 12 e 16 anni può usufruire di un congedo non retribuito. Può avere accesso al congedo parentale un nucleo all’interno del quale non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.

Voucher baby-sitter: si tratta di una misura alternativa ai congedi parentali. Ne potranno usufruire sia i lavoratori dipendenti sia quelli autonomi e i professionisti. La misura prevede la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitter per un massimo di 600 euro.

Art. 25 Voucher baby-sitter speciali: previsti per forze di polizia, medici, infermieri e operatori socio-sanitari, in prima linea contro il Coronavirus. Per queste categorie di lavoratori, il voucher salirà a 1.000 euro.

Art. 24 – Estensione del permesso della Legge 104: vengono aumentati gli attuali 3 giorni di permesso mensile retribuito previsto per l’assistenza dei familiari disabili gravi con ulteriori 12 giorni da utilizzare nei mesi di marzo e aprile per:
genitori di figli con disabilità grave;
parenti e affini entro il 3° grado di persone con disabilità grave;
lavoratori con disabilità grave.
In più, per i dipendenti pubblici e privati, ci sarà la possibilità di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020 in caso di:

  • disabili gravi;
  • immunodepressi;
  • lavoratori con patologie oncologiche o chi sta svolgendo terapie salvavita.

Per questi ultimi, l’assenza dal servizio sarà equiparata al ricovero ospedaliero.

Art. 26 – Quarantena: sarà equiparata al ricovero ospedaliero anche nel settore privato, per quanto riguarda il trattamento economico, e non sarà computabile ai fini del periodo di comporto. Su questa misura, le risorse a disposizione ammontano a 130 milioni di euro.

Art. 46 – Stop ai licenziamenti: sono sospese a decorrere dal 23 febbraio scorso per 60 giorni le procedure di licenziamento collettivo pendenti. Nel medesimo periodo non è possibile intimare nuovi licenziamenti collettivi né porre in essere licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Art. 63 – Premio ai lavoratori dipendenti
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
I sostituti d’imposta compensano l’incentivo erogato mediante il modello F24



Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Privacy e Cookies Policy

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi