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D.L. “Cura Italia” – Artt. 27 e 28

Art. 27 “indennità professionisti e lavoratori con rapporto co.co.co” – 28 “indennità lavoratore autonomi iscritti alle ……AGO” – in sintesi BONUS 600 PARTITE IVA

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la circolare 2 del 19 3 20 su art 27 – 28 BONUS 600 euro

La scorsa settimana una circolare dell’ADE aveva di fatto sospeso i versamenti degli F24 in scadenza al 16/03/2020 senza però dare indicazioni ulteriori, rinviando di fatto al decreto del Governo. Il Governo ora ha definiti i termini di rinvio di tutte le scadenze.

Circ. n. 2 del 19.03.2020
DECRETO CURA ITALIA N. 18 DEL 17.03.2020 ARTT. 27 – 28 BONUS 600 EURO AUTONOMI E PARTITE IVA

Il Decreto Cura Italia agli artt. 27 e 28 ha previsto un sostegno al reddito dei soggetti con partita IVA nonché ad alcune categorie di lavoratori dipendenti stagionali. Il bonus è stato fissato in 600 euro e si potrà richiedere per ora solo per il mese di marzo (non mensilmente quindi). Probabilmente la misura sarà ripetuta anche per il mese di aprile, così come già annunciato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell’Economia infatti vi saranno certamente ulteriori decreti simili per il sostegno all’economia, ma per ora non c’è nulla di ufficiale. Nel testo viene specificato che l’importo viene corrisposto dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito.

Possono accedere al contributo:
● liberi professionisti con partita IVA (iscritti alla gestione separata INPS) e co.co.co. Gli stessi non devono essere titolari di pensione e infine non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria. Sono esclusi dal perimetro agevolativo della norma i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (ad esempio: commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, ingegneri, geometri etc..) anche se il Ministro dell’Economia ha aperto ad una possibile estensione a tali soggetti, grazie alla partecipazione delle Casse private;

● lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (Assicurazione generale obbligatoria). Si tratta di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni che risultino, inoltre, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

● lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno perso il lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli stessi non devono essere titolari di pensione o di altro rapporto di lavoro dipendente;

● i lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

● i lavoratori dello spettacolo ovvero che siano iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo. Questi devono avere almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo e un reddito (da questo lavoro) non superiore a 50.000 euro. L’indennità non spetta, invece, ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto.

● titolari di rapporti di collaborazione presso società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, già in essere al 23 febbraio 2020

Il bonus è erogato, entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna categoria di soggetti, dall’INPS, previa domanda telematica i cui tempi e modi sono ancora da stabilire tramite circolare INPS che uscirà a breve. Per i collaboratori di ASD e SSD, le domande sono presentate alla società Sport e Salute S.p.a., la quale vedrà, a tal fine, aumentate di 50 milioni le risorse trasferite per il 2020 (art. 96, D.L. n. 18/2020).

Si riportano di seguito per completezza di informazione i limiti di spesa previsti dal Decreto, Presumibilmente, qualora le domande superino gli importi stanziati, l’indennità verrà ridotta in proporzione, ma tale indicazione verrà definita in successivi decreti.

Beneficiari 600 euro Risorse stanziate Norma D.L. n. 18/2020
Professionisti e co.co.co. 203,40 milioni Art. 27
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO 2.160,00 milioni Art. 28
Stagionali del turismo e stabilimenti termali 103,80 milioni Art. 29
Operai agricoli 396,00 milioni Art. 30
Lavoratori dello spettacolo 48,60 milioni Art. 38


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