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APPROFONDIMENTI E INTEGRAZIONI SU BONUS DECRETO “CURA ITALIA”

APPROFONDIMENTI E INTEGRAZIONI SU BONUS DECRETO “CURA ITALIA” ARTT. 27-38 e ARTT. 23-25

(Clicca qui per Scaricare)

– BONUS INDENNITA’ CURA ITALIA (ART. 27 a 38)
– BONUS BABY SITTER (ART 23 E 25)

  1. BONUS INDENNITA’ 600 EURO (art. 27 a 38)

 

L’INPS ha comunicato che dalla settimana prossima saranno aperte le procedure per accedere al bonus da 600,00 euro previsti dal Decreto Cura Italia.

Come anticipato nella circolare n. 2, avranno accesso al beneficio, per ora solo relativamente al mese di marzo 2020, le seguenti categorie:

– partite Iva (art. 27): liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS;

– autonomi (art. 28): lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

– lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29): e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia”), non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;

– lavoratori agricoli (art. 30) non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

– lavoratori dello spettacolo spettacolo (art. 38): lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. L’indennità non spetta, invece, ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto

Secondo le anticipazione di ieri da parte dell’INPS sarà attivata una procedura “semplificata” per la richiesta del PIN dispositivo con il quale il singolo contribuente potrà effettuare la richiesta del BONUS.

 Non sarà effettuata nessuna verifica preventiva su redditi o fatturato.

 

  1. BONUS BABY SITTER (ART 23 E 25)

Il bonus è di 600 euro, che può essere chiesto in alternativa al congedo parentale dai genitori lavoratori di figli fino a 12 anni (sale a 1.000 euro per il personale sanitario, forze dell’ordine e personale impiegato per le esigenze connesse all’emergenza),

Modalità di presentazione e utilizzo

Si dovrà attendere un’ulteriore comunicazione dell’Inps per dare inizio alla presentazione delle misure (che averrà la prossima settimana) ed è stato anticipato che le domande potranno presentarsi tramite:

  1. portale INPS nella sezione Bonus servizi baby sitting;
  2. chiamando il numero verde 803164 o lo 06/164164
  3. patronati

Al momento, salvi ulteriori stanziamenti, prevarranno le domande che arrivano prima, fino ad esaurimento.
Il bonus da 600 euro si tramuta in voucher non materiali – virtuali – da 10 euro di valore l’ora.

La baby sitter non riscuoterà materialmente la somma dal genitore ma anch’essa, potrà riscuotere il compenso attraverso la procedura telematica dichiarando di voler fruire del bonus “Covid-19”

Roma, lì 25.03.2020



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