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Circolare n. 7 del 26.03.2020 DECRETO CURA ITALIA N. 18 DEL 17.03.2020 – ART. 65 CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

DECRETO CURA ITALIA N. 18 DEL 17.03.2020 – CREDITO D’IMPOSTA ART. 65 CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

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Circolare n. 7 del 26.03.2020 Bonus affitti

Decreto Ministeriale di modifica attività chiuse del 25-03-20

L’articolo 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è l’unico tra le previsioni del decreto stesso che affronta la problematica delle locazioni.

Il credito d’imposta, pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, spetta esclusivamente per i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili di categoria C/1. Restano pertanto fuori dall’agevolazione gli industriali e gli artigiani che operano in capannoni (categoria D), o le aziende di servizi e professionisti che operano in uffici (categoria A/10).

Si sottolinea che la formulazione della norma fa riferimento al “canone relativo al mese”, e non “canone pagato”, quindi la spettanza del credito d’imposta pare essere sganciata dall’effettivo pagamento del canone, ma sul punto appare prudenziale attendere chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta non spetta ai soggetti cui è consentita l’apertura al pubblico. Ovvero, non potranno giovarsi del credito d’imposta i negozi e le botteghe che locano immobili di categoria C/1, cui le disposizioni sanitarie sinora emanate hanno consentito di rimanere aperti al pubblico, e ciò indipendentemente dal fatto che l’esercente abbia comunque deciso di propria sponte di sospendere l’attività.

Le categorie dei soggetti a cui non si applica il Credito d’imposta, per espresso richiamo dell’art. 65, comma 2, sono riportati negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020:

 

D.P.C.M. 11 marzo 2020 – Allegato 1 – COMMERCIO AL DETTAGLIO

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici
  • ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

D.P.C.M. 11 marzo 2020 – Allegato 2 – SERVIZI ALLA PERSONA

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

ATTENZIONE: Sebbene non espressamente indicato nel Decreto Cura Italia (in quanto adottato precedentemente rispetto alle successive chiusure apportate dal 22.03.2020 e 25.03.2020), si ritiene che le nuove attività chiuse con DPCM del 22.03.2020 (All. 1) modificato da Decreto Ministeriale del 25.03.2020 (nuovo All.1 adottato in sostituzione del precedente) possano beneficiare anch’esse del credito di imposta, purché si tratti di locazioni di immobili categoria C/1.

Per facilità di lettura di allega il nuovo allegato delle attività permesse con il DM del 25.03.2020

MODALITA’ DI UTILIZZO

Con la Risoluzione 20 marzo 2020, n. 13/E , l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo utilizzabile per poter fruire (in compensazione, con l’F24) del credito d’imposta introdotto.

Il codice da utilizzare è il “6914” (sez Erario), denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18” e utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

Si ricorda altresì che, sempre per norma generale, ogni qualvolta venga utilizzato in compensazione un credito d’imposta, è indispensabile che il modello F24 venga trasmessa esclusivamente tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline – Entratel).

Roma, lì 26.03.2020



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