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DECRETO RILANCIO N. 34 DEL 19.05.2020 – ART. 25 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Circolare n. 13 del 21.05.2020

DECRETO RILANCIO N. 34 DEL 19.05.2020 – CAPO I MISURE DI SOSTEGNO – ART. 25 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

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Circolare n. 13 del 21.05.2020 FONDO PERDUTO D.RILANCIO

Il D.L. 19 MAGGIO 2020, n. 34 (“DECRETO RILANCIO”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 19 MAGGIO, prevede il riconoscimento di somme a fondo perduto a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica.

 

Requisiti soggettivi:

Soggetti ammessi:

– soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo;

– soggetti titolari di partita IVA che conseguono reddito agrario (art. 32 Tuir).

 

Soggetti NON ammessi:

– soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;

– enti pubblici;

– intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (all’art. 162-bis Tuir);

– soggetti che hanno DIRITTO alla percezione delle indennità (600 euro) i liberi professionisti priva di cassa iscritti alla gestione separata INPS e lavoratori dello spettacolo co.co.co. ATTENZIONE indipendentemente dal fatto che tale indennità sia stata effettivamente richiesta e/o percepita;

– lavoratori dipendenti;

– professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

 

Requisiti oggettivi:

Il contributo spetta:

– ai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir;

– alle imprese con ricavi non superiori a 5 milioni di euro al 31/12/2019;

– ai professionisti con compensi non superiori a 5 milioni al 31/12/2019:

– l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai DUE TERZI dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

 

ATTENZIONE: il solo requisito del calo di fatturato nei termini sovra descritti non deve essere necessariamente rispettato dai:

– soggetti che hanno INIZIATO l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;

– soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

 

Contributo

Ricavi compensi < = 400mila Euro      Δ fatturato aprile 2020 / Aprile 2019 x 20%
Ricavi compensi > 400mila Euro e < 1 milione di Euro      Δ fatturato aprile 2020 / Aprile 2019 x 15%
Ricavi compensi > 1 milione di Euro e < 5 milioni di Euro      Δ fatturato aprile 2020 / Aprile 2019 x 10%

 

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2020 viene comunque riconosciuto nella misura FISSA di:

1.000 Euro a favore delle ditte individuali

2.000 Euro a favore delle società.

 

ATTENZIONE: Se il fatturato di aprile 2019 è pari a zero, il contributo a fondo perduto non spetta, posto che viene meno la base di calcolo del contributo stesso.

Quanto sopra, tuttavia, non vale nel caso dei soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, per i quali entra in gioco la misura minima.

 

Procedura di erogazione

PREMESSE – per dare attuazione al presente articolo è necessario che venga emanato un apposito provvedimento del Direttore AdE che stabilità le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto e le ulteriori disposizioni attuative.

 

Le attività saranno:

  • la domanda dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica; esclusivamente in modalità telematica:
    • direttamente dal soggetto interessato oppure tramite:
    • un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate;
    • un intermediario di cui all’ 3, comma 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 ai servizi per la fatturazione elettronica.
  • contributo verrà erogato direttamente sul conto corrente indicato dal soggetto richiedente all’atto della presentazione dell’istanza;
  • all’istanza dovrà essere allegata autocertificazione con le informazioni di regolarità antimafia. Questa procedura semplificata, che prevede l’autocertificazione in luogo della presentazione del certificato antimafia, è stata prevista al fine di sveltire l’iter delle pratiche, che saranno tuttavia successivamente verificate dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Interno.

 

Revoca e sanzioni:

  • Dichiarazioni non corrispondenti al vero, relative alla regolarità antimafia, comportano la pena della reclusione da 2 a 6 anni;
  • Il contributo erogato e poi rivelatosi, a seguito di successivi controlli, non spettante, sarà recuperato, con ulteriore sanzione dal 100% al 200% e interessi. Si rendono inoltre applicabili le previsioni dell’art. 316-ter del codice penale;
  • L’eventuale cessazione dell’attività del percettore del contributo successivamente alla sua erogazione non fa venir meno i controlli e la responsabilità in ordine all’eventuale indebita percezione. Sarà, infatti, il soggetto firmatario dell’istanzachiamato a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria, nonché a rispondere in caso di eventuale atto di recupero.

 

Si allega un esempio di calcolo per semplificare la verifica

 

ESEMPIO:

Fatturato aprile 2019 Euro 90.000                        Fatturato aprile 2020 Euro 40.000               DIFF. 50.000 euro

(Euro 90.000 x 2/3)= Euro 60.000 quindi superiore al fatturato Aprile 2020

Ricavi compensi < = 400mila Euro Δ fatturato aprile 2020 / Aprile 2019 x 20% = (50.000×20%) 10.000
Ricavi compensi > 400mila Euro e < 1 milione di Euro Δ fatturato aprile 2020 / Aprile 2019 x 15% = (50.000×15%) 7.500
Ricavi compensi > 1 milione di Euro e < 5 milioni di Euro Δ fatturato aprile 2020 / Aprile 2019 x 10%= (50.000×10%) 5.000

 

Si ricorda che il contribuente che abbia iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 consente di accedere al contributo anche se lo scostamento di fatturato genericamente richiesto non viene rispettato. Inoltre, se il risultato dei conteggi restituisce un risultato che è inferiore alle soglie minime, il contributo verrà riconosciuto nella misura di 1.000 Euro se il richiedente è una ditta individuale, o nella misura di 2.000 Euro se il richiedente è una società

 

Si rimane a disposizione per chiarimenti.

Roma, lì 21.05.2020

Cordiali saluti



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