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DECRETO RILANCIO N. 34 DEL 19.05.2020 – SINTESI IN BREVE

Circolare n. 14 del 01.06.2020

DECRETO RILANCIO N. 34 DEL 19.05.2020 – SINTESI IN BREVE

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Circolare n. 14 del 01.06.2020 SINTESI IN BREVE DECRETO RILANCIO

Il D.L. 19 MAGGIO 2020, n. 34 (“DECRETO RILANCIO”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 19 MAGGIO, con la presente circolare si vuole dare una sintesi con visione d’insieme ai principali articoli del decreto. Successivamente ciascuna articolo sarà trattato nello specifico con una argomentazione più ampia ed esaustiva.

IN BREVE

  1. In vigore il Decreto Rilancio con misure per sanità, economia, lavoro e politiche sociali
  2. Decreto Rilancio: per Pmi e autonomi danneggiati dal Covid-19 contributi a fondo perduto
  3. Nuove indennità̀ per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19
  4. Indennità a professionisti con casse di previdenza private
  5. Decreto Rilancio: indennità ai lavoratori sportivi
  6. La sospensione dei versamenti disciplinata dal D.L. Rilancio
  7. Lo “sconto” IRAP previsto dal Decreto Rilancio
  8. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito
  9. Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19
  10. Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
  11. Ecobonus e Sismabonus, aumenta la percentuale di detrazione
  12. Proroghe dei corrispettivi telematici
  13. Tavoli all’aperto: esenzione per bar e ristoranti dalla tassa di occupazione del suolo pubblico
  14. Contributo per bici e monopattino
  15. Credito d’imposta per le spese di vacanze sul territorio nazionale

 

  1. In vigore il Decreto Rilancio con misure per sanità, economia, lavoro e politiche sociali

D.L. 19 maggio 2020 n. 34

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, con applicazione immediata, il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, noto come “Decreto Rilancio”, che introduce ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

2. Decreto Rilancio: per Pmi e autonomi danneggiati dal Covid-19 contributi a fondo perduto

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 25

L’art. 25 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, interamente gestito dall’Agenzia delle Entrate, ai soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.

Il contributo è riconosciuto a due condizioni:

  1. il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi o di ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a cinque milioni di euro.
  2. il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (quindi riduzione di almeno un terzo). Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

 

3. Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19

D.L. 19 maggio 2020 n. 84

L’art. 84 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha introdotto nuove indennità̀ per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

  • Il bonus pari a 600 euro erogato per il mese di marzo di cui all’art. 27 (gestione separata), 28 (AGO) e 29 (lavoratori stagionali) del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia), convertito in legge n. 27/2020, è esteso anche per il mese di aprile 2020. La seconda tranche di 600 euro, arriverà in maniera automatica. Per chi non lo avesse richiesto per marzo può ancora farlo entro il 3 giugno 2020.
  • Per il mese di maggio, invece, è prevista un’indennità di 1.000 euro a favore dei liberi professionisti, se titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento, se iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma solo se hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Tale riduzione viene verificata secondo il principio di cassa, quale la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Deve essere presentata all’Inps la domanda, nella quale si autocertifica il possesso dei requisiti richiesti; l’Inps comunica la richiesta all’Agenzia Entrate che, dopo aver effettuato i debiti riscontri, ne comunica l’esito all’Inps.
  • Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 euro.
  • Inoltre è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi privi di partita Iva che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro involontariamente, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.
  • Sono poi previste indennità anche per i lavoratori stagionali del turismo.

 

4. Indennità a professionisti con casse di previdenza private

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 78

All’art. 78 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) è stato previsto che ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità di 600 euro, riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • titolari di pensione.

Maggiori informazioni sono sicuramente reperibili sul sito della propria cassa di previdenza.

 

5. Decreto Rilancio: indennità ai lavoratori sportivi

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 98

All’art. 98 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) è disciplinata l’indennità per i lavoratori sportivi.

In particolare, è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio un’indennità di 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del Tuir, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.

Il soggetto erogatore è Sport e Salute S.p.A.

 

6. La sospensione dei versamenti disciplinata dal D.L. Rilancio

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, artt. 126 e 127

A seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria il Decreto Rilancio, agli artt. 126 e 127, stabilisce che i versamenti che, per effetto del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità), sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio, potranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo.

Si tratta di quei versamenti che erano stati precedentemente individuati e in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile scorso, con ripresa dei pagamenti entro il 31 maggio 2020, appartenenti alle filiere maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento, nonché delle imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro.

A questi si aggiungono quei soggetti che per effetto del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi scadenti ad aprile e maggio, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020. Si tratta in particolare dei contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi superiore al 33 % e dei soggetti con ricavi o compensi superiori ai 50 milioni che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 %.

 

7. Lo “sconto” IRAP previsto dal Decreto Rilancio

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 24

È previsto dall’art. 24 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) che le imprese e i professionisti che hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 250 milioni di euro sono esonerati dal saldo IRAP per il periodo 2019 (periodo 2019/2020 per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare) e dal primo acconto per l’esercizio successivo (2020).

Il beneficio – seppure sia emerso qualche dubbio con riferimento all’effettiva cancellazione del primo acconto 2020, in considerazione del tenore letterale della norma che era contenuta nella bozza del Decreto – è costituito da una riduzione dell’imposta IRAP a titolo definitivo per gli esercizi 2019 e 2020. La disposizione è stata infatti riformulata e ha chiarito che l’acconto 2020 è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta, mentre rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

L’agevolazione si dovrebbe applicare con riferimento al primo acconto nella misura del 40% anche per i soggetti che applicano gli ISA, i quali a partire da quest’anno dovrebbero pagare il primo acconto nella misura del 50% come previsto dal D.L. n. 124/2019

Sono escluse dal beneficio le pubbliche amministrazioni, le banche, gli altri intermediari finanziari e le imprese di assicurazione.

Sempre con riguardo agli acconti d’imposta relativi al periodo in corso si ricorda che il D.L. n. 23/2020 (“decreto liquidità” non ancora convertito in legge) favorisce l’utilizzo del metodo previsionale, statuendo che il versamento è considerato congruo se pari almeno all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto.

 

8. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 28

All’art. 28 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) è disciplinato il credito d’imposta per le locazioni ad uso non abitativo.

In particolare, la norma prevede che alle imprese e ai professionisti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, leasing o concessione di immobili non abitativi destinati all’attività, relativamente alla parte commisurata ai mesi di marzo aprile e maggio (e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno) effettivamente pagata nel corso dell’anno 2020; la fruizione del credito spetta ai soggetti che hanno subito, mese per mese, una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Il credito d’imposta spetta, a prescindere dal volume d’affari registrato nel periodo precedente, alle strutture alberghiere e agrituristiche e spetta altresì agli enti non commerciali, agli ETS e agli enti religiosi riconosciuti anche per i canoni relativi agli immobili utilizzati nell’attività istituzionale.

Alle medesime condizioni spetta un credito d’imposta pari al 30% dei canoni di affitto d’azienda o relativi ad altri contratti complessi che abbiano al loro interno la disponibilità di un immobile non abitativo.

Il credito d’imposta, non cumulabile con quello previsto per il mese di marzo dal DL n. 18/2020, può essere utilizzato direttamente dal locatario, ceduto al locatore a fronte di uno sconto sul canone ovvero ceduto ad altri soggetti (ad es. banche) ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento ovvero in compensazione. Esso inoltre non concorre alla produzione del reddito o della base imponibile IRAP.

Le modalità di utilizzo saranno precisate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate.

Rispetto alla versione prevista dal decreto “Cura Italia”, il credito d’imposta per i canoni di locazione interessa una platea di soggetti molto più ampia.

 

9. Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

D.L. 19 maggio 2020 n. 124, art. 128

Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede, all’art. 128, uno sgravio dell’IVA applicata su disinfettanti, alcune attrezzature mediche e dispositivi di protezione dal contagio da Covid-19 (tra cui le mascherine).

In particolare introduce l’esenzione da IVA, fino al 31 dicembre 2020, per le operazioni di cessione di tali beni. Inoltre viene riconosciuto, in deroga alla disciplina generale, il diritto alla detrazione, versata a monte, dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

Al termine del periodo di esenzione il decreto prevede l’applicazione di un’aliquota IVA pari al 5%.

I beni oggetto di tali disposizioni sono i seguenti:

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • tubi endotracheali;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • sistemi di aspirazione;
  • umidificatori;
  • laringoscopi;
  • strumentazione per accesso vascolare;
  • aspiratore elettrico;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • tomografo computerizzato;
  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3% in litri;
  • carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19
  • tamponi per analisi cliniche;
  • provette sterili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

 

10. Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 120 e 121

L’art. 120 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all’adeguamento degli ambienti, riconosce ai soggetti esercenti attività̀ d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (tipo bar e ristoranti) e agli Enti del terzo settore, un credito d’imposta in misura pari al 60 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (ad esempio, rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza, ecc.)

Il credito d’imposta è:

  • cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
  • utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021;
  • cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Seguirà Decreto ministeriale con le istruzioni applicative.

L’art. 121 prevede inoltre che per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione) ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l’importo sotto forma di credito d’imposta o trasformare il relativo importo in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti.

 

11. Ecobonus e Sismabonus, aumenta la percentuale di detrazione

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 119

L’art. 119 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha previsto l’incremento al 110% della detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo.

La medesima detrazione, fino ad un massimo di 48.000 euro, è prevista per interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati (efficienza energetica e sisma bonus).

Le agevolazioni sopra indicate si applicano agli interventi effettuati da:

  • persone fisiche, non nell’esercizio di imprese, arti o professioni, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  • condomini;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La normativa è corposa e necessita della consulenza anche di tecnici specializzati per l’individuazione dei lavori che beneficiano delle agevolazioni e per il rilascio delle certificazioni necessarie.

 

12. Le proroghe dei corrispettivi telematici

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, artt. 140 e 141

Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede diverse proroghe in materia di corrispettivi telematici.

In primo luogo l’art. 140 prevede la proroga al 1° gennaio 2021 della moratoria delle sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Potranno usufruirne gli operatori che non saranno in grado di dotarsi, entro il 1° luglio 2020, di un registratore telematico oppure che non potranno utilizzare la specifica procedura web dell’Agenzia Entrate. Tali soggetti dovranno comunque emettere gli scontrini o le ricevute fiscali, registrando i corrispettivi ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972. Lo stesso articolo prevede inoltre la proroga – sempre al 1° gennaio 2021 – del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

Con l’art. 141 viene inoltre rinviata al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore della “lotteria degli scontrini”, originariamente fissata per il 1° luglio 2020, che prevede la possibilità per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa o professione di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale, attraverso l’emissione di “biglietti” virtuali al momento dell’acquisto presso l’esercente.

 

13. Tavoli all’aperto: esenzione per bar e ristoranti dalla tassa di occupazione del suolo pubblico

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 181

L’art. 181 Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), al fine di permettere la riapertura delle attività degli esercizi pubblici concede alle imprese di pubblico esercizio, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico, di non pagare, fino al 31 ottobre 2020 la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di permettere l’utilizzo o un ampliamento dell’utilizzo delle superfici di suolo pubblico, con domanda semplificata, con allegata la sola planimetria ed esente da bollo.

Possono usufruire del beneficio le imprese di pubblico esercizio, come indicate nell’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico

Queste sono le tipologie degli esercizi:

  1. esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  2. esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffé, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  3. esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  4. esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

L’esclusione dal presupposto per il pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è prevista per il periodo intercorrente tra la data di riapertura delle attività e il 31 ottobre 2020 (in pratica, dall’entrata in vigore o dalla riapertura dei bar e ristoranti e sino al 31 ottobre 2020, ossia circa 5 mesi).

Fino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su pubbliche vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico, da parte di questi esercenti, di strutture facilmente amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività sopra specificate, non è subordinata all’autorizzazione e l’utilizzazione delle superfici è autorizzata.

 

14. Contributo per bici e monopattino

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 229

L’art. 229 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede uno stanziamento di 120 milioni di euro per il 2020 per l’acquisto di bici, anche a pedalata assistita e di altri mezzi di mobilità sostenibile, alternativa al trasporto pubblico.

Si tratta di una misura già prevista dall’art. 2 del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 (cosiddetto “decreto Clima”), che è stata potenziata nello stanziamento (da 70 a 120 milioni) e modificata nei beni agevolati.

Possono usufruire del contributo i residenti maggiorenni nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che acquistano mezzi di trasporto individuali alternativi al trasporto pubblico (per ridurre i rischi di contagio per utilizzo dei mezzi pubblici).

Inoltre, il decreto Clima, con validità pluriennale (dal 2019 al 2024) aveva finalità di ridurre l’inquinamento e vincolava il diritto al beneficio alla rottamazione, entro il 31 dicembre 2021, di autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi.

Il nuovo Decreto estende la portata del Decreto Clima, in quanto – per il solo periodo fino a fine 2020 – non vincola il beneficio alla rottamazione di pregresso bene.

Gli acquisti devono essere effettuati dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020.

Sono agevolabili gli acquisti di bici, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, monopattini elettrici quali segway, hoverboard e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

È previsto un “buono mobilità” del 60 per cento della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 500 euro Il buono è concesso ai maggiorenni e può essere richiesto una sola volta.

 

15. Credito d’imposta per le spese di vacanze sul territorio nazionale

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 176

L’art. 176 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede il riconoscimento di un credito per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive.

Possono usufruire del beneficio I nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000.

L’agevolazione vale per i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare, nelle seguenti misure:

  • 500 euro per ogni nucleo familiare, formato almeno da 3 persone;
  • 300 euro se il nucleo familiare è composto da 2 persone;
  • 150 euro se il nucleo familiare è composto da 1 sola persona.

 

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

  1. le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  2. il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  3. il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Per il cliente il credito sarà fruibile per l’80% come sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Il fornitore, a sua volta, maturerà un credito d’imposta che potrà utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

 

Si rimane a disposizione per chiarimenti.

Roma, lì 01.06.2020

Cordiali saluti



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